Art. 1

In vigore dal 26 nov 1986
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.47-60, originario della Repubblica popolare cinese. 2. Il dazio non si applica al permanganato di potassio esportato dalla China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem). 3. L'importo del dazio è pari o alla differenza tra 2,30 ECU e il prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto o al 28 % di detto prezzo; tra questi due valori si adotta il maggiore. Il suddetto prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è netto se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; il suddetto prezzo viene ridotto dell'1 % per ciascun differimento di un mese di pagamento. 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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