Art. 2
In vigore dal 26 nov 1986
I coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, sono corretti alle condizioni previste all' del presente regolamento per i paesi elencati in tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3619:oj#art-2