Art. 1

In vigore dal 26 nov 1986
1. I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono corretti come segue, per la prima volta al 1o luglio 1986: Danimarca + 13,2 % Germania + 4,9 % Grecia - 3,3 % Francia + 1,0 % Irlanda + 10,1 % Italia (tranne Varese) - 7,8 % Varese - 7,8 % Paesi Bassi - 1,4 % Regno Unito + 3,0 %. 2. a) Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Danimarca 132,3 Germania 108,8 Francia 104,0 Irlanda 105,1 Regno Unito 103,0. b) Per quanto riguarda i coefficienti correttori cui viene applicata una correzione negativa, tale correzione viene imputata nel limite del 3,3 % per anno civile sugli eventuali aumenti risultanti dagli adeguamenti annui ed intermedi delle retribuzioni che prenderanno effetto a decorrere dal 1o luglio 1986.
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