Art. 1
In vigore dal 26 nov 1986
1. I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono corretti come segue, per la prima volta al 1o luglio 1986:
Danimarca + 13,2 %
Germania + 4,9 %
Grecia - 3,3 %
Francia + 1,0 %
Irlanda + 10,1 %
Italia (tranne Varese) - 7,8 %
Varese - 7,8 %
Paesi Bassi - 1,4 %
Regno Unito + 3,0 %.
2. a) Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Danimarca 132,3
Germania 108,8
Francia 104,0
Irlanda 105,1
Regno Unito 103,0.
b) Per quanto riguarda i coefficienti correttori cui viene applicata una correzione negativa, tale correzione viene imputata nel limite del 3,3 % per anno civile sugli eventuali aumenti risultanti dagli adeguamenti annui ed intermedi delle retribuzioni che prenderanno effetto a decorrere dal 1o luglio 1986.
Storico versioni
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