Art. 2
In vigore dal 20 nov 1986
Nel caso in cui, per i prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II presentati in imballaggi nuovi del tipo « a perdere », le operazioni d'intervento di cui rispettivamente agli articoli 15, 15 bis, 18, 18 bis, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono effettuate « imballaggio compreso », al prezzo d'acquisto si applica, oltre ai coefficienti di cui all', un coefficiente d'adattamento concernente il tipo d'imballaggio, quando i prodotti sono distribuiti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo, quinto e sesto trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 e quando l'imballaggio non viene recuperato per una successiva riutilizzazione.
Il coefficiente d'adattamento di cui al comma precedente è fissato in modo che, applicandolo al prezzo d'acquisto a cui sono già stati applicati gli altri coefficienti, ne risulti, per 100 kg netti di prodotto, una maggiorazione del prezzo pari all'importo di cui all'allegato XII.
Storico versioni
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