Art. 1

In vigore dal 20 nov 1986
I coefficienti d'adattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativi alla varietà, al tipo di prodotto, al modo di presentazione, alla categoria di qualità, al calibro e al tipo di condizionamento sono fissati, per i cavolfiori, i pomodori, le melanzane, le pesche, le albicocche, i limoni, le pere, l'uva da tavola, le mele, i mandarini e le arance negli allegati I-XI del presente regolamento.
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