Art. 2
In vigore dal 20 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.
(4) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.
(5) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 28.
(6) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 18.
(7) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.
Storico versioni
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