Art. 1
In vigore dal 20 nov 1986
Ove gli interessati ne facciano richiesta e in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2040/86, dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1871/86 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2096/86, gli Stati membri possono continuare ad accettare certificati di esenzione debitamente rilasciati dall'autorità competente di un altro Stato membro, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:
a) I cereali si considerano esenti ai sensi di uno dei summenzionati regolamenti ed il documento che certifica la natura comunitaria dei cereali non è validamente vistato dallo Stato membro di partenza.
b) I cereali sono stati spediti in un altro Stato membro nel periodo tra il 18 agosto 1986 e il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento incluso.
c) Il richiedente presenta un certificato di esenzione valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di partenza.
d) Il richiedente presenta la prova dell'immissione sul mercato dei cereali destinati ad un'utilizzazione interna debitamente certificata dalle autorità doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3534:oj#art-1