Art. 4
In vigore dal 19 nov 1986
1. La domanda di titolo ed il titolo d'importazione vero e proprio recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 14.
2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data della presentazione della domanda, sempreché non siano prese, in questo periodo, misure particolari.
Storico versioni
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