Art. 1
In vigore dal 19 nov 1986
Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di succhi d'arancia della voce 20.07 della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.
Il titolo è valido in tutta la Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3518:oj#art-1