Art. 1

In vigore dal 19 nov 1986
Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di succhi d'arancia della voce 20.07 della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità. Il titolo è valido in tutta la Comunità.
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