Art. 2
In vigore dal 18 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione che inizia nel 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(5) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.
(6) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 173.
Storico versioni
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