Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4:

In vigore dal 18 nov 1986
1.2 // « 3. Spagna: // Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. » // « 4. Portogallo: // Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3519:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo