Art. 1
Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4:
In vigore dal 18 nov 1986
1.2 // « 3. Spagna: // Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. » // « 4. Portogallo: // Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3519:oj#art-1