Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1634/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 18 nov 1986
« Articolo 3
Anteriormente al 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati, durante il mese precedente, titoli "MCS" ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:3507:oj#art-1