Art. 1 · Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1634/86 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1634/86 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 18 nov 1986
« Articolo 3 Anteriormente al 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati, durante il mese precedente, titoli "MCS" ».
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