Art. 2

In vigore dal 17 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1985, pag. 10.
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