Art. 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 nov 1986
« 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che non sia necessario marcare le carcasse di suini quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa: - l'identificazione, - il peso a caldo e - il tenore stimato di carne magra. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3530:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo