Art. 3
In vigore dal 13 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. LUCE
(1) GU n. C 181 del 19. 7. 1986, pag. 6.
(2) Parere reso il 20 ottobre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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