Art. 2
Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:
In vigore dal 13 nov 1986
- le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti e
- le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui al primo trattino,
sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
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