Art. 2
In vigore dal 11 nov 1986
L'importo compensativo da riscuotere o da concedere per tonnellata di olio è fissato dalla Commissione ogni mese, e per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base della differenza tra il prezzo medio dell'olio di soia applicato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985 e il prezzo di quest'olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
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