Art. 1
In vigore dal 11 nov 1986
1. L'importo compensativo di cui all' del regolamento (CEE) n. 477/86 è riscosso all'importazione in Spagna o concesso all'esportazione dalla Spagna dei prodotti specificati nell'allegato I del presente regolamento, in funzione del loro tenore di grassi vegetali. L'importo compensativo applicato dalla Spagna è quello valido il giorno dell'adempimento delle formalità doganali.
Per ciascun prodotto, il tenore di grassi vegetali da prendere in considerazione è quello che figura nell'allegato I.
2. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'importo compensativo non è riscosso per i prodotti
- il cui tenore di grassi vegetali è inferiore al 20 %, oppure
- il cui tenore di sostanze grasse vegetali è composto esclusivamente di olio d'oliva, di palma, di palmisti o di cocco.
3. L'importo compensativo è concesso per i prodotti:
- il cui tenore di grassi vegetali è uguale o superiore al 20 %,
- di cui la parte sostanze grasse è composta esclusivamente di oli di cui all', paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento (CEE) n. 1183/86, indicati nell'allegato II.
4. La Spagna prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3431:oj#art-1