Art. 6

In vigore dal 10 nov 1986
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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