Art. 5

In vigore dal 10 nov 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, al 15 settembre 1987, eccede del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni di filati di seta effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della propria quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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