Art. 7
In vigore dal 10 nov 1986
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è constatato in base alle importazioni provenienti dal Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
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