Art. 5

In vigore dal 10 nov 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.
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