Art. 7
In vigore dal 27 ott 1986
1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.
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