Art. 3
In vigore dal 27 ott 1986
1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all', quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 2,5 % della propria quota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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