Art. 2
In vigore dal 27 ott 1986
1. Una prima parte di 5 800 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 31 gennaio 1987 ammontano per ciascuno di questi Stati membri a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 150 // Danimarca // 4 600 // Germania // 100 // Francia // 150 // Regno Unito // 800
2. La seconda parte, di 200 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
Storico versioni
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