Art. 1

In vigore dal 27 ott 1986
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 gennaio 1987 il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi, freschi o refrigerati, della sottovoce 03.01 B I h) 1 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 6 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione. 3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.
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