Art. 3
In vigore dal 27 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 9. 3. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.
(6) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3255:oj#art-3