Art. 1

In vigore dal 27 ott 1986
1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1985 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 5,40 ECU/100 kg netti. 2. La cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 9,45 ECU/100 kg netti.
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