Art. 2

In vigore dal 27 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 44. (5) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
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