Art. 2
In vigore dal 27 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 44.
(5) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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