Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2041/75, il testo del paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 27 ott 1986
« 1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, nonché per i prodotti delle sottovoci 07.01 N II, 07.03 A II, 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 ter del suddetto regolamento, il titolo è rilasciato il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Tuttavia, i titoli richiesti nell'ambito di una gara decisa a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio (1) sono rilasciati senza indugio non appena sia stato fissato l'importo della restituzione massima per la gara in questione. (1) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8 ».
Storico versioni

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