Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 7 ott 1986
1) All', primo comma, è soppressa la frase « che riforniscono l'industria alimentare ».
2) All'articolo 4, i termini « affinché venga incorporato » sono sostituiti dai termini seguenti: « o in miscele di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), affinché venga incorporato, ».
3) All'articolo 5, i termini « in burro concentrato » sono sostituiti dai seguenti: « in miscele di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o in burro concentrato ».
4) L'intestazione del titolo II è sostituita dal seguente testo:
« Condizioni relative alla trasformazione del burro in burro concentrato o in miscele ».
5) All'articolo 6:
- il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Il burro attribuito deve essere integralmente trasformato in un'impresa riconosciuta a tal fine, conformemente al paragrafo 3, dallo Stato membro sul territorio del quale essa è insediata,
a) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, in miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti per animali, denominate « premiscele;
b) oppure, escluso qualsiasi altro trattamento o addizione e fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, in burro concentrato avente un tenore minimo di grassi del 99,8 % e deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:
- 122,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è pari o superiore all'82 %,
- 125,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è inferiore all'82 % »;
- al paragrafo 2, il primo comma, in limine, è sostituito dal seguente testo:
« Nel corso della trasformazione del burro in premiscela o in burro concentrato, con esclusione di qualsiasi altro trattamento che non sia la neutralizzazione, la disodorizzazione o l'addizione di antiossidanti, si possono incorporare, dopo questi trattamenti o eventuali addizioni, nello stesso stabilimento e in modo da garantirne una ripartizione omogenea, le seguenti sostanze per 100 kg di burro concentrato: »;
- al paragrafo 3, lettera c), i termini « burro concentrato » sono sostituiti dai termini « burro concentrato o della premiscela »;
- al paragrafo 4, l'inciso di frase « Se l'impresa trasforma anche burro » è sostituito dal testo seguente:
« Se l'impresa trasforma il burro in burro concentrato ai sensi del presente regolamento e anche burro ».
6) All'articolo 7:
- il paragrafo 1, primo comma, è completato con i termini « o in premiscela »;
- al paragrafo 2, il termine « burro concentrato » ed i termini equivalenti in tutte le versioni in cui compare è soppresso;
- è aggiunto il seguente paragrafo 3:
« 3. Le disposizioni che obbligano ad utilizzare i mezzi di trasporto frigorifero non si applicano al trasporto del burro di cui all' ».
7) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 8
Se le operazioni di trasformazione del burro in burro concentrato o in premiscela e le operazioni del burro concentrato, puro o sotto forma di miscela di grassi, negli alimenti composti per animali o in una miscela destinata alla fabbricazione di tali alimenti non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato o la premiscela vengono trasportati in serbatoi o contenitori sigillati dalle autorità competenti su cui figurano, in lettere di almeno cinque centimetri, una o più delle seguenti diciture:
- Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas o pre-mezcla, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86
- Koncentreret smoer eller fedtblanding eller forblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86
- Butterfett, Fettmischung oder Vormischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86
- Sympyknoméno voýtyro í meígma liparón oysión í archikó meígma poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86
- Concentrated butter or mixture of fatty substances or premixture intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86
- Beurre concentré ou mélange de matière grasses ou prémélange, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86
- Burro concentrato o miscela di materie grasse o premiscela, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86
- Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten of voormengsel uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86
- Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas ou pré-mistura, destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.
Qualora il burro concentrato o la premiscela siano addizionati dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i serbatoi o contenitori non devono essere sigillati ».
8) All'articolo 9:
- al paragrafo 1, secondo comma, il termine « miscela » è sostituito dal termine « premiscela »,
- al paragrafo 3, il termine « miscela », è sostituito dal termine « premiscela »,
- il paragrafo 3 è completato con i termini « incluso il tenore di grasso butirrico ».
9) All'articolo 14:
- al punto 1:
- al primo capoverso, sostituire il brano di frase « in burro concentrato » con quanto segue:
« in burro concentrato o in premiscela »;
- il secondo capoverso è sostituito con il seguente testo:
« I controlli riguardano in particolare le condizioni di fabbricazione, la quantità, la composizione del prodotto ottenuto in funzione del burro impiegato. Essi comprendono il prelievo di campioni del burro concentrato o della premiscela e, se del caso, degli altri grassi utilizzati per ogni partita di fabbricazione. Per le miscele, tali controlli comportano inoltre l'esame dei grassi impiegati per determinare la composizione »;
- al quarto comma i termini « burro concentrato » sono sostituiti da « burro concentrato o di premiscela »,
- il testo del punto 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Il controllo dell'utilizzazione del burro concentrato o della premiscela nella fabbricazione di alimenti composti per animali deve prevedere almeno le seguenti modalità:
a) il controllo delle imprese in questione viene effettuato sul posto e verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione degli alimenti composti, per determinare, il tenore di grasso butirrico mediante:
- l'esame dei grassi impiegati per determinare la loro composizione, - il controllo delle entrate e uscite di prodotti.
Il controllo sul posto comprende il prelievo di campioni, tranne nel caso in cui il tenore di grasso butirrico risulti già dai controlli effettuati in virtù del paragrafo 1. Non si applicano le tolleranze previste dalle disposizioni adottate in conformità della direttiva 79/373/CEE.
Il controllo è effettuato:
- per ciascuna partita di fabbricazione o di premiscela, ove si utilizzi burro concentrato non addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- in maniera frequente e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione, comunque almeno una volta ogni quattordici giorni di fabbricazione, ove si utilizzi burro concentrato o di premiscela addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) il controllo di cui al punto a) è completato periodicamente in funzione dei quantitativi fabbricati, con un controllo approfondito mediante sondaggio dei documenti commerciali e della contabilità di cui all'articolo 13, paragrafo 3 »;
- è aggiunto il seguente punto:
« 3. In caso di divergenze dei risultati tra i controlli di tipo differente, il tenore di grasso butirrico è determinato:
- provvisoriamente sulla base del risultato meno elevato
- definitivamente sulla base di un esame complementare approfondito dei documenti e della contabilità ».
10) È inserito il seguente titolo IV bis:
« TITOLO IV BIS
Condizioni relative alla denaturazione del burro
Articolo 15 bis
1. Il contraente, così come è definito all', può partecipare alla gara senza rispondere alle condizioni previste all'articolo 4, ai titoli II e III e all'articolo 14 se si impegna per iscritto a denaturare il burro acquistato incorporandolo, entro un termine di 60 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17,
a) al grasso di un materiale biologico di origine animale cui la totalità del burro acquistato dev'essere preventivamente miscelata nella proporzione massima dell'8 % in peso;
b) a grassi di recupero, provenienti dalla ristorazione o dall'industria alimentare, aventi un peso pari almeno al doppio del quantitativo di burro incorporato.
2. Il burro di cui all' è conservato nel suo imballaggio originale fino al momento in cui è utilizzato per essere denaturato conformemente a quanto disposto al paragrafo 1.
Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli che consente di identificare il burro.
Le disposizioni che obbligano ad utilizzare mezzi di trasporto frigoriferi non si applicano al trasporto del burro di cui all'.
Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano in lettere chiaramente visibili e leggibili una o più delle seguenti diciture:
- Mantequilla destinada a ser desnaturalizada - Reglamento (CEE) no 2409/86
- Smoer bestemt til denaturering - forordning (EOEF) nr. 2409/86
- Zu denaturierende Butter - Verordnung (EWG) nr. 2409/86
- Voýtyro proorizómeno gia metoysíosi - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86
- Butter for denaturing - Regulation (EEC) No 2409/86
- Beurre destiné à être dénaturé - règlement (CEE) no 2409/86
- Burro destinato ad essere denaturato - regolamento (CEE) n. 2409/86
- Boter bestemd voor denaturering - Verordening (EEG) nr. 2409/86
- Manteiga destinada a ser desnaturada - Regulamento (CEE) nº 2409/86.
3. Il burro è denaturato in un'impresa riconosciuta a tal fine dallo Stato membro sul territorio del quale essa è insediata.
Può essere riconosciuta solamente un'impresa che:
- disponga degli impianti tecnici che garantiscono l'impermeabilità durante il processo di denaturazione e che consentono di effettuare, nel corso delle operazioni, un trattamento termico di durata pari a 90 minuti a una temperatura di almeno 100 °C, di cui 30 minuti a 130 °C o qualsiasi altro rapporto temperatura/tempo in grado di fornire risultati almeno equivalenti. Tuttavia il trattamento termico può essere ridotto almeno a 100 °C durante 60 minuti nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b);
- si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo il proprio programma di fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro interessato.
4. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione garantisce, in base a modalità da esso stabilite, un controllo permanente « in loco » per accertare che il burro acquistato sia destinato alla denaturazione. Tale controllo è completato da sondaggi, in funzione dei quantitativi fabbricati, della fase grassa alla fine del processo. Da questo esame deve risultare che il prodotto finito è di colore brunastro scuro e contiene almeno l'8 % di acido grasso libero espresso in acido oleico ».
11) All'articolo 19:
- al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti punti f) e g):
« f) se il burro deve essere denaturato;
g) lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione o la trasformazione del burro in burro concentrato o in premiscela »;
- al paragrafo 4, il punto a) è sostituito dal testo seguente:
« a) è accompagnata dall'impegno scritto di cui agli articoli 4 e 5 o all'articolo 15 bis, paragrafo 1 »;
- il paragrafo 5 è completato con il seguente inciso di frase:
« e, se del caso, situato in un altro Stato membro ».
12) All'articolo 20, nel paragrafo 2, secondo comma, i termini « la trasformazione del burro in burro concentrato » sono sostituiti dai termini « la denaturazione o la trasformazione del burro in burro concentrato o in premiscela ».
13) All'articolo 21:
- al paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente testo:
« che può variare a seconda che il burro debba essere trasformato in burro concentrato in premiscela oppure essere denaturato »;
- al paragrafo 2:
- l'inciso di frase « alla trasformazione del burro in burro concentrato ed eventualmente alla sua addizione » è sostituito da quanto segue:
« alla denaturazione o alla trasformazione del burro in burro concentrato o in premiscela nonché, eventualmente, alla sua addizione . . . »;
- è aggiunto il secondo comma:
« Nel caso in cui il burro acquistato debba essere denaturato, la garanzia di trasformazione è destinata a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative alla denaturazione fino alla fase del prodotto finito, conformemente a quanto disposto all'articolo 15 bis, paragrafo 4. »;
- al paragrafo 3 i termini « del prezzo minimo » sono sostituiti dai termini seguenti:
« dei prezzi minimi ».
14) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare e relativo o alla formula di trasformazione o alla formula di denaturazione del burro, tenuto conto del tenore di grassi del burro considerato ».
15) All'articolo 26, paragrafo 1:
- al primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - devono conformarsi al rispetto dei titoli I, II, III, IV nonché dell'articolo 21, paragrafo 2, primo capoverso, e paragrafo 3, oppure dell', dell'articolo 15 bis, e dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e paragrafo 3 »;
- il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Il termine di 120 giorni di cui all'articolo 4 e il termine di 60 giorni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, decorrono dal giorno della stipulazione del contratto ».
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