Art. 2

In vigore dal 26 set 1986
Le comunicazioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 sono effettuate separatamente per le carni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2964:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo