Art. 1

In vigore dal 26 set 1986
1. Dal 29 settembre al 31 dicembre 1986 l'organismo d'intervento italiano acquista, entro il limite di 6 000 t, le carni delle categorie elencate in allegato al prezzo indicato in corrispondenza di ciascuna categoria. 2. Possono essere acquistate solamente le carni provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata constatata l'afta epizootica e che non sono stati dichiarati indenni da tale malattia, nonché le carni provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali. Non sono più acquistate carni provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali l'afta epizootica non è più constatata da tre mesi né quelle provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali confinanti con le suddette unità sanitarie locali. Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche del limite della zona contaminata. 3. Sulle carni acquistate a norma del paragrafo 1 viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall', paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE. Esse sono immagazzinate separatamente in partite facilmente identificabili.
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