Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è modificato come segue:

In vigore dal 24 set 1986
1. È aggiunto l'articolo 6 bis seguente: « Articolo 6 bis I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal (dai) loro organismo (i) emittente (i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri ». 2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Per i tabacchi di cui all', originari di paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate non figuranti nell'allegato II, il certificato può essere sostituito, fino al 31 dicembre 1987, dal certificato di origine modulo A comportante l'attestato di autenticità ». 3. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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