Art. 2
In vigore dal 23 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.
Storico versioni
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