Art. 1
Le norme del regolamento (CEE) n. 2908/83 si applicano alle isole Canarie, tenuto conto delle disposizioni seguenti:
In vigore dal 23 set 1986
a) le domande di contributo per i progetti relativi alle Canarie devono essere presentate entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) per i progetti relativi alle isole Canarie:
- il contributo del Fondo può ammontare al 50 %;
- la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 25 %;
- la partecipazione finanziaria del Regno di Spagna non deve essere inferiore al 5 %.
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