Art. 2
In vigore dal 19 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 60.
(5) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(6) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 35.
Storico versioni
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