Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:
In vigore dal 19 set 1986
1) All'articolo 9 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« Ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di raccolta al più tardi il 31 dicembre di ogni anno ».
2) All'articolo 11, paragrafo 1, la data del 31 ottobre è sostituita dal 30 novembre e la data del 15 ottobre dal 15 novembre.
3) Nel paragrafo 1 degli articoli 9 e 11 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, salvo caso di forza maggiore, se la dichiarazione di raccolta è presentata:
- prima della fine del mese successivo a quello indicato nel comma precedente, viene concesso il 66 % dell'integrazione per il seme di lino;
- prima della fine del secondo mese successivo al mese suddetto, viene concesso il 33 % dell'integrazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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