Art. 2

In vigore dal 16 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
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