Art. 1

In vigore dal 16 set 1986
1. Le azioni comuni instaurate con il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), il regolamento (CEE) n. 355/77 nonché il regolamento (CEE) no 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (4), sono applicabili alle Isole Canarie. 2. Il paragrafo 1 non riguarda l'applicazione dell'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 355/77 al settore dei prodotti della pesca.
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