Art. 3
In vigore dal 16 set 1986
Il quantitativo massimo di granturco e di sorgo che potrà essere importato nella Comunità sotto il regime del presente regolamento è fissato a 1 404 000 tonnellate.
Da tale quantitativo vengono dedotti i quantitativi di prodotti di cui all'allegato, originari degli Stati Uniti, importati in Spagna nel periodo dal 1o luglio 1986 al 31 dicembre 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2913:oj#art-3