Art. 1

In vigore dal 16 set 1986
Dall'entrata in vigore del presente regolamento al 28 febbraio 1987, il prelievo applicabile all'importazione di quantitativi di granturco e di sorgo di cui all' può essere fissato, in deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75: - mediante una gara e - ad un livello diverso da quello risultante dall'applicazione del citato articolo.
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