Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2870/82 è modificato come segue:

In vigore dal 11 set 1986
1) all', paragrafo 1, il primo comma è completato dal testo seguente: « Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti dei prodotti siderurgici di origine comunitaria denominati "prodotti siderurgici semifiniti" all'allegato I, sono imposte restrizioni comunitarie solo per il periodo dal 15 settembre 1986 al 30 settembre 1989 per le esportazioni che sono realizzate a partire dal 15 settembre 1986. »; 2) l', paragrafo 1, è completato dal testo seguente: « Inoltre, per i prodotti siderurgici semifiniti, i massimali comunitari di esportazione sono i seguenti: 1.2 // // (tonnellate metriche) // - dal 15 settembre al 31 dicembre 1986 // 272 158 // - dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 // 562 460 // - dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988 // 580 604 // - dal 1o gennaio al 30 settembre 1989 // 455 864 Per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti denominati "bramme", di cui all'allegato I, i massimali comunitari, compresi all'interno dei massimali globali per i prodotti siderurgici semifiniti sono i seguenti: 1.2 // // (tonnellate metriche) // - dal 15 settembre al 31 dicembre 1986 // 247 210 // - dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 // 512 564 // - dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988 // 530 708 // - dal 1o gennaio al 30 settembre 1989 // 418 443 Tali quantità comprendono anche i prodotti delle categorie corrispondenti indicate all' della decisione n. 2872/82/CECA della Commissione (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2827/86/CECA (2). (1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27. (2) GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 12. »; 3) all', paragrafo 3, sono aggiunti il quinto ed il sesto trattino seguenti: « - per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù dell'articolo 4, nuova lettera c) (1), secondo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le esportazioni effettuate dalla Comunità prima del 15 settembre 1986; - per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le quantità supplementari da attribuire a discrezione degli Stati Uniti. (1) GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 22. »; 4) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. a) La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all' per gli anni 1986, 1987, 1988 e per i primi nove mesi del 1989, all'eccezione delle quantità di prodotti siderurgici semifiniti eventualmente accordate ai sensi dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 che saranno attribuite dalla Commissione tenendo conto delle circostanze e condizioni nelle quali tali quantità sono state accordate. b) Per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti e nonostante la lettera a), i massimali quantitativi d'esportazione della Comunità che la Commissione deve ripartire conformemente all'allegato III sono ridotti di 90 719 tonnellate metriche per il 1987 e per il 1988. Questi quantitativi di 90 719 tonnellate metriche, modificati eventualmente in virtù dell', paragrafo 3, secondo trattino, sono suddivisi il 1o ottobre 1987 e il 1o ottobre 1988 conformemente all'allegato III tra gli Stati membri che: i) abbiano utilizzato, in base a certificati di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da loro rilasciati, più del 90 % della propria quota iniziale e ii) abbiano presentato alla Commissione contratti di esportazione per almeno il quantitativo non ancora suddiviso dalla Commissione a cui avrebbero diritto secondo l'allegato III. Ogni quantitativo non distribuito il 1o ottobre, a causa del non soddisfacimento delle due condizioni da parte di uno o più Stati membri, è suddiviso tra gli Stati membri che abbiano realizzato queste condizioni al 1o ottobre, proporzionalmente ai contratti di esportazione presentati alla Commissione per questa data. Durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986 si applicano le stesse regole, ma con un quantitativo di 45 360 tonnellate metriche invece di 90 719 tonnellate metriche, da suddividere il 15 ottobre 1986. c) Se i massimali comunitari dei prodotti siderurgici semifiniti sono modificati in virtù dell', paragrafo 3, quinto trattino, la Commissione modifica la ripartizione dei massimali quantitativi, tenendo conto dell'origine delle esportazioni effettuate prima del 15 settembre 1986 le quali hanno dato luogo a tale modifica. »; 5) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dopo la data « 1o gennaio 1986 » sono inserite le parole seguenti: « o, per i prodotti siderurgici semifiniti il 15 settembre 1986 »; 6) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: « Tale restrizione non riguarda le licenze emesse per i prodotti siderurgici semifiniti durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986. »; 7) l'allegato I è completato dal testo figurante nell'allegato A del presente regolamento; 8) l'allegato III è completato dal testo figurante nell'allegato B del presente regolamento; 9) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 8 bis Con l'espressione "Comunità" si intende la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; l'espressione "Stati membri" non include la Spagna e il Portogallo. ».
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