Art. 2
In vigore dal 9 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.
(5) GU n. L 303 del 28. 11. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.
(7) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.
(8) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.
(9) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.
(10) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2788:oj#art-2