Art. 2

In vigore dal 9 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82. (5) GU n. L 303 del 28. 11. 1975, pag. 1. (6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8. (7) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16. (8) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10. (9) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7. (10) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.
Storico versioni

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