Art. 1

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 279/75 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 9 set 1986
« d) L'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione proposto, espresso in ECU ». 2. Il testo dell', paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3130/73 è sostituito dal seguente testo: « d) l'importo per tonnellata del prelievo all'esportazione proposto, espresso in ECU ».
Storico versioni

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