Art. 3
In vigore dal 3 set 1986
La domanda di concessione dell'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2225/86 deve essere corredata delle prove, riconosciute dallo Stato membro in questione, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; a tal fine, su richiesta dell'interessato, lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.
Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).
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