Art. 1
1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86:
In vigore dal 3 set 1986
a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 (7).
Se il trasporto à effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;
b) è versato su presentazione da parte del produttore interessato del documento doganale di introduzione nelle regioni europee della Comunità, della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.
Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.
2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla
fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %.
La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.
Storico versioni
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