Art. 1

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86:

In vigore dal 3 set 1986
a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 (7). Se il trasporto à effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione; b) è versato su presentazione da parte del produttore interessato del documento doganale di introduzione nelle regioni europee della Comunità, della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto. 2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %. La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2750:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo