Art. 2

In vigore dal 21 ago 1986
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
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