Art. 1

In vigore dal 21 ago 1986
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi di fotocopia a sistema ottico di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 90.10-22, originari del Giappone. 2. L'aliquota del dazio è pari al 15,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione delle importazioni degli apparecchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotti ed esportati dalle seguenti società, ai quali è applicata la seguente aliquota: - Copyer Company Ltd, Tokio: 7,2 % - Mita Industrial Compagny, Osaka: 13,7 % - Toshiba Corporation, Tokio: 15,3 % 3. Il dazio di cui al presente articolo non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 aventi una velocità superiore a 70 copie al minuto di formato A4. 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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